Gli obblighi

Registrazione e aggiornamento sul portale ACN

Aggiornato al Per: punti di contatto

In breve. Tutte le comunicazioni passano dal Portale dei servizi ACN. La registrazione si fa tra il 1° gennaio e il 28 febbraio; le informazioni di dettaglio tra il 15 aprile e il 31 maggio.

Prima di iniziare

  • Scegliere il punto di contatto e preparare la delega firmata dal rappresentante legale.
  • Assicurarsi che abbia SPID o CIE.
  • Verificare che il domicilio digitale dell'organizzazione sia attivo e presidiato.
  • Raccogliere i dati sulle dimensioni, anche di gruppo.

La registrazione

  1. Censimento del punto di contatto.
  2. Associazione al soggetto con codice fiscale o codice IPA, e convalida tramite link al domicilio digitale.
  3. Dichiarazione NIS, divisa in contesto, caratterizzazione, tipologie di soggetto, autovalutazione.

La piattaforma restituisce una valutazione preliminare dello status, che l'utente conferma o contesta motivando. La dichiarazione è resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, quindi l'accuratezza è una responsabilità del dichiarante. Dopo dieci giorni solari dall'invio è acquisita definitivamente e non è più modificabile.

Dal 2027: conferma semplificata

Il soggetto già in elenco riceve una bozza precompilata. Se nulla è cambiato rispetto alle informazioni trasmesse, non presenta una nuova dichiarazione e resta in elenco con lo status dell'anno precedente.

L'esito

Entro il 14 aprile ACN comunica al domicilio digitale inserimento, permanenza o espunzione. La comunicazione di inserimento è la data da cui decorrono i termini per la coorte 2025 e va conservata.

L'aggiornamento annuale

Dati da verificare e confermare:

  • Anagrafica, rappresentante legale, procuratori generali, domicilio digitale, e-mail funzionale.
  • Punto di contatto e sostituto; referente CSIRT e sostituti; segreteria.
  • Componenti degli organi di amministrazione e direttivi.
  • Servizi NIS e Stati membri in cui sono offerti, ove applicabile.
  • Indirizzi IP pubblici statici e nomi di dominio.
  • Accordi di condivisione delle informazioni.
  • Fornitori rilevanti NIS.
  • Sedi nell'UE o rappresentante, per le tipologie dell'art. 7 c. 5.

Le variazioni

Ogni modifica va comunicata tempestivamente e comunque entro 14 giorni (art. 7 c. 7). Tipicamente: cambio del rappresentante legale o degli amministratori, avvicendamento dei referenti, nuovi domini o IP, cambio di fornitori, operazioni societarie. Fusioni e cessioni di rami d'azienda hanno regole dedicate nella Det. 314287/2026 art. 11.

Consigli pratici

  • Non far dipendere il portale da una sola persona: designare i sostituti.
  • Aggiornare le deleghe quando cambia chi le ha firmate.
  • Mettere un controllo mensile nel calendario per le variazioni.
  • Conservare ricevute e PEC.

Approfondisci

Fonti

Orientamento informativo, non consulenza legale. Verifica sempre le fonti ufficiali ACN.